Codice deontologico
Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli
albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di
medico, devono osservare nell'esercizio della professione. Il comportamento del medico, anche al di fuori
dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa. Il medico è tenuto
alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità
disciplinare.
disciplinare - Sanzioni -
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e
ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono
punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità
degli atti.
del medico -
Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza
nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza,
di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra,
quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell'accezione più
ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.
e indipendenza della professione -
L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione.
dell'attività professionale -
Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici
fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e
della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il
medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla
deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.
dell'attività professionale -
In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale. Il medico che riveste cariche pubbliche
non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.
CAPO II
-
Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure
d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.
-
Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell'Autorità
competente.
CAPO III
professionale -
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua
professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o
programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza. La rivelazione assume
particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri.
Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative
(referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie):
a. - la richiesta o l’autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante,
previa specifica informazione sulle conseguenze o sull’opportunità o meno della rivelazione stessa;
b. - l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o di terzi, nel caso in cui l'i0nteressato
stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire
o per incapacità di intendere e di volere;
c. - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma
previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.
La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto. Il medico non deve rendere al Giudice
testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio della
professione. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.
e tutela dei dati -
Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso
riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici. Il medico deve informare i suoi
collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinchè essi vi si conformino. Nelle
pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare
la non identificabilità delle stesse. Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri
mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.
e diffusione di dati -
Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità che
svolgono attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del
segreto professionale. Il medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente acquisire il
consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti. Il medico non può collaborare alla costituzione di
banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita
privata della persona.
CAPO IV
e trattamento terapeutico -
La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed
etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato
sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella
scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva
la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. Le prescrizioni e i
trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine
dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente. Il medico è tenuto a una
adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni,
interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonchè delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici
e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle
evidenze metodologicamente fondate. Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi
diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione
clinico-scientifica, nonché di terapie segrete. In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del
paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle
sperimentate ed efficaci cure disponibili. La prescrizione di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda
tecnica o non ancora autorizzate al commercio, è consentita purchè la loro efficacia e tollerabilità sia
scientificamente documentata. In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il
medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti. E’ obbligo del medico
segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante
un trattamento terapeutico.
non convenzionali - Denuncia di abusivismo -
La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione si
esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo restando,
comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di
comprovata efficacia e richiede l'acquisizione del consenso. E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi
titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette "pratiche non
convenzionali". Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o
collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a farne denuncia
anche all'Ordine professionale. Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni
mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è obbligato a farne denuncia anche
all’Ordine di appartenenza.
diagnostico-terapeutico -
Il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un
beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
che incidono sulla integrità psico-fisica -
I trattamenti che comportino una diminuzione della integrità e della resistenza psico-fisica del malato
possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un
concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.
CAPO V
e formazione professionale permanente -
Il medico ha l’obbligo dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il
continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico.
dei diritti del cittadino -
Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti
fondamentali della persona.
Competenza professionale -
Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in
condizione di soddisfare. Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicandovi il
tempo necessario per un approfondito colloquio e per un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle
indagini ritenute necessarie. Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative deve
fornire, in termini comprensibili e documentati, tutte le idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile,
la corretta esecuzione. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia in grado di
provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
Rifiuto d'opera professionale -
Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo
convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e
immediato nocumento per la salute della persona assistita.
delle cure -
Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure. In caso di indisponibilità, di impedimento o del
venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino e, se
richiesto, affidandolo a colleghi di adeguata competenza. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto
inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.
clinica -
Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo
possesso a disposizione della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa
indicati per iscritto.
-
Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute. Il
medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente
constatato.
clinica -
La cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della
buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo
decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.
CAPO II
Libera scelta del medico e del luogo di cura -
La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce principio fondamentale del rapporto medicopaziente.
Nell’esercizio dell’attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la
scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino. E', pertanto, vietato qualsiasi accordo tra
medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta. Il medico può consigliare, ma non
pretendere, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura.
del cittadino -
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se
minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve,
comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la
documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.
d'urgenza -
Il medico che presti soccorso d'urgenza a un malato curato da altro collega o che assista temporaneamente
un paziente in assenza del curante, non può pretendere che gli venga affidata la continuazione delle cure.
di medicinali -
Il medico non può fornire i medicinali necessari alla cura a titolo oneroso. E' vietata al medico ogni forma di
prescrizione che procuri a sé o ad altri indebito lucro.
-
Ogni forma di comparaggio è vietata.
CAPO III
Il medico deve contribuire a proteggere il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che
l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro
salute, ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di
denuncia all’autorità giudiziaria nei casi specificatamente previsti dalla legge. Il medico deve adoperarsi, in
qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico
e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare
attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psichico e sociale, qualora vi sia
incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata. Il medico, in caso di
opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla
competente autorità giudiziaria.
al cittadino -
Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive
e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il
medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la
massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte
del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del
cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter
procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando
terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della
persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere
rispettata.
a terzi -
L'informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo
quanto previsto all'art. 9 allorchè sia in grave pericolo la salute o la vita di altri. In caso di paziente ricoverato
il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a
ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
del consenso -
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso
informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per
la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse
sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona, è
integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 30. Il procedimento diagnostico e/o il
trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere
intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far
seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di
persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi,
non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona, ove non ricorrano le
condizioni di cui al successivo articolo 78.
del legale rappresentante -
Allorché si tratti di minore, interdetto o inabilitato il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché
al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. In caso di opposizione da
parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il
medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria.
del cittadino -
Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale, alla volontà
di curarsi, liberamente espressa dalla persona Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria
volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato
dallo stesso. Il medico ha l’obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà,
compatibilmente con l’età e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale
rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.
d'urgenza -
Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non possa
esprimere, al momento, volontà contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili.
-
Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti diretti a provocarne la
morte.
al malato inguaribile -
In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve limitare la
sua opera all'assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i
trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita. In caso di compromissione dello
stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finchè ritenuta ragionevolmente
utile.
di parti di cadavere -
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico può essere effettuato solo nelle condizioni e
nei modi previsti dalle leggi in vigore. Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia
accertata la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.
di organi e tessuti da persona vivente -
Il prelievo di organi e tessuti da persona vivente è consentito solo se diretto a fini diagnostici, terapeutici o di
ricerca scientifica e se non produttivo di menomazioni permanenti dell'integrità fisica o psichica del donatore,
fatte salve le previsioni normative in materia. Il prelievo non può essere effettuato per fini di commercio e di
lucro e presuppone l'informazione e il consenso scritto del donatore o dei suoi legali rappresentanti.
in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione -
Il medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a
fornire ai singoli e alla coppia, nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni corretta
informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di contraccezione. Ogni atto medico diretto a
intervenire in materia di sessualità e di riproduzione è consentito soltanto al fine di tutelare la salute.
volontaria di gravidanza -
L’interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi previsti dalla legge, costituisce grave infrazione
deontologica tanto più se compiuta a scopo di lucro. Il medico obiettore di coscienza, ove non sussista
imminente pericolo per la vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa essere sostituito da altro
collega altrettanto efficacemente, può rifiutarsi d'intervenire nell'interruzione volontaria di gravidanza.
Fecondazione assistita -
Le tecniche di procreazione umana medicalmente assistita hanno lo scopo di ovviare alla sterilità. E’ fatto
divieto al medico, anche nell’interesse del bene del nascituro, di attuare:
a. forme di maternità surrogata;
b. forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili;
c. pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
d. forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.
E’ proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a pregiudizi razziali; non è consentita alcuna
selezione dei gameti ed è bandito ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti,
embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonché la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca. Sono vietate
pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o strutture sanitarie privi di idonei requisiti.
sul genoma e sull’embrione umano -
Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni
patologiche. Sono vietate manipolazioni genetiche sull’embrione che non abbiano finalità di prevenzione e
correzione di condizioni patologiche.
genetici predittivi -
Non sono ammessi test genetici se non diretti in modo esclusivo a rilevare o predire malformazioni o malattie
ereditarie e se non espressamente richiesti, per iscritto, dalla persona interessata o dalla madre del
concepito, che hanno diritto alle preliminari informazioni e alla più ampia e oggettiva illustrazione sul loro
significato, sul loro risultato, sui rischi della gravidanza, sulle prevedibili conseguenze sulla salute e sulla
qualità della vita, nonché sui possibili interventi di prevenzione e di terapia. Il medico non deve, in
particolare, eseguire test genetici predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a seguito di espressa e
consapevole manifestazione di volontà da parte del cittadino interessato.
scientifica -
Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione
sull'animale e sull'Uomo.
biomedica e sperimentazione sull’Uomo -
La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'Uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio
dell'inviolabilità, dell'integrità psicofisica e della vita della persona. Esse sono subordinate al consenso del
soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente e consapevolmente, previa
specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonchè sui rischi potenziali e sul suo
diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della sperimentazione. Nel caso di soggetti minori o incapaci è
ammessa solo la sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche a favore degli stessi; il consenso
deve essere espresso dai legali rappresentanti. Ove non esistano finalità terapeutiche è vietata la
sperimentazione clinica su minori, su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di soggezione o
dietro compenso di qualsiasi natura. La sperimentazione deve essere programmata e attuata secondo idonei
protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un
comitato etico indipendente.
Art. 47
- Sperimentazione clinica -
La sperimentazione, disciplinata dalle norme di buona pratica clinica, può essere inserita in trattamenti
diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità
diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati. In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere
deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e/o al
ripristino dello stato di salute.
sull’animale -
La sperimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze e a finalità scientifiche non altrimenti
conseguibili, a una fondata aspettativa di progresso della scienza medica e deve essere condotta con
metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un
comitato etico. CAPO IX Trattamento medico e libertà personale
del medico -
Il medico che assista un cittadino in condizioni limitative della libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso
dei diritti della persona, fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni. In caso di
trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve porre in essere o autorizzare misure coattive, salvo casi
di effettiva necessità e nei limiti previsti dalla legge.
e trattamenti disumani -
Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare ad atti
esecutivi di pena di morte o ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti. E’ vietato al
medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione sessuale femminile.
consapevole di nutrirsi -
Quando una persona, sana di mente, rifiuta volontariamente e consapevolmente di nutrirsi, il medico ha il
dovere di informarla sulle conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue condizioni di salute. Se
la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere
iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad
assisterla.
professionali -
Nell'esercizio libero professionale vale il principio generale dell'intesa diretta tra medico e cittadino.
L'onorario deve rispettare il minimo professionale approvato dall'Ordine anche per le prestazioni svolte
all'interno di società di professionisti o a favore della mutualità volontaria compresa l'attività libero
professionale intramoenia, esercitata dai medici dipendenti delle aziende ospedaliere e delle aziende
sanitarie locali, che si configuri come libera professione. Il medico è tenuto a far conoscere al cittadino il suo
onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi. I compensi per le
prestazioni medico-chirurgiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime. Il
medico è tenuto non solo al rispetto della tariffa minima professionale, ma anche al rispetto della tariffa
massima stabilita da ciascun Ordine provinciale con propria delibera, sulla base di criteri definiti dalla
Federazione Nazionale con proprio atto di indirizzo e coordinamento. Il medico può, in particolari
circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, purchè tale comportamento non costituisca concorrenza
sleale o illecito accaparramento di clientela.
in materia sanitaria -
Sono vietate al medico tutte le forme, dirette o indirette, di pubblicità personale o a vantaggio della struttura,
pubblica o privata, nella quale presta la sua opera. Il medico è responsabile dell’uso che si fa del suo nome,
delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni. Egli deve evitare, che attraverso organi di stampa,
strumenti televisivi e/o informatici, collaborazione a inchieste e interventi televisivi, si concretizzi una
condizione di promozione e di sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi.
sanitaria -
L’informazione sanitaria non può assumere le caratteristiche della pubblicità commerciale. Per consentire ai
cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che
l’informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma utile, veritiera, certificata
con dati oggettivi e controllabili e previo nulla osta rilasciato per iscritto dal Consiglio dell’Ordine provinciale
di appartenenza sulla base di principi di indirizzo e di coordinamento della Federazione Nazionale. Il medico
che partecipi a iniziative di educazione alla salute, su temi corrispondenti alle sue conoscenze e
competenze, deve garantire, indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni scientificamente
rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano timori infondati, spinte consumistiche o illusorie attese
nella pubblica opinione) ed evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria personale o della
struttura nella quale opera.
scientifiche -
Il medico non deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni in campo sanitario se non ancora accreditate
dalla comunità scientifica, al fine di non suscitare infondate attese e illusorie speranze.
di patrocinio -
Il medico o associazioni di medici non devono concedere patrocinio e avallo a pubblicità per istituzioni e
prodotti sanitari e commerciali di esclusivo interesse promozionale.
- Rispetto reciproco -
Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva
attività professionale. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di
un civile dibattito. Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto al recupero delle spese
sostenute. Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse.
Art. 58
- Rapporti con il medico curante -
Il medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per ragioni di specializzazione a un ammalato
in cura presso altro collega, acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili dal cittadino o dal legale
rappresentante, è tenuto a dare comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato
dal paziente, degli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche anche nel caso di
ricovero ospedaliero.
e consulto -
Il medico curante deve proporre il consulto con altro collega o la consulenza presso idonee strutture di
specifica qualificazione, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso,
qualora la complessità del caso clinico o l'interesse del malato esigano il ricorso a specifiche competenze
specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche. Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia
richiesto dal malato o dai suoi familiari, può astenersi dal parteciparvi fornendo, comunque, tutte le
informazioni e l'eventuale documentazione relativa al caso. Il modo e i tempi per la consulenza sono stabiliti
tra il consulente e il curante secondo le regole della collegiale collaborazione.
tra curante e consulente -
I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono rispettare la dignità sia del curante che del
consulente. E' affidato al medico curante il compito di attuare l'indirizzo terapeutico concordato con il
consulente e eventualmente adeguarlo alle situazioni emergenti. In caso di divergenza di opinioni il curante
può richiedere altra consulenza. Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza del curante
deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo terapeutico consigliato.
-
Il medico che sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al
collega sostituito le informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di assicurare la
continuità terapeutica.
curante e ospedaliero -
Tra medico curante e medici operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta
informazione all’ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell’autonomia e del diritto alla riservatezza, un
rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e
continuità diagnostico-terapeutica.
clinico - Rispetto della professionalità -
I giudizi clinici comunque formulati, durante la degenza in reparti clinico-ospedalieri e in case di cura private
e anche dopo la dimissione del malato, devono essere espressi senza ledere la reputazione professionale
dei medici curanti. La stessa condotta deve mantenere il medico curante dopo la dimissione del malato.
e funzioni medico-legali -
Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di natura medico legale, il medico deve essere consapevole
delle gravi implicazioni penali, civili, amministrative e assicurative che tali compiti e funzioni possono
comportare e deve procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al
caso in esame nel rispetto della verità scientifica, dei diritti della persona e delle norme del presente Codice
di Deontologia Medica. Il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte in
casi che interessano la persona da lui assistita.
-
Nell’esercizio delle funzioni di controllo, il medico: - deve far conoscere al soggetto sottoposto
all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione; - non deve rendere palesi al soggetto le proprie
valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia. In situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico di
controllo deve adottare le necessarie misure, a tutela del malato, dandone sollecita comunicazione al
medico curante.
di collaborazione -
Il medico è obbligato a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine
professionale, tra l'altro ottemperando alle convocazioni del Presidente. Il medico che cambia di residenza,
trasferisce in altra provincia la sua attività o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare la
professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine. L'Ordine
provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato, recepisce queste modificazioni e ne informa la Federazione
Nazionale. Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell’Ordine eventuali infrazioni alle regole, al
reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche competenze
che devono informare i rapporti della professione medica con le altre professioni sanitarie. Nell’ambito del
procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilità del medico convocato dal Presidente
dell’Ordine costituisce ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari. Il Presidente dell’Ordine
provinciale, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza deontologica, può invitare i medici esercenti la professione
nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad altro Ordine, informandone
l'Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni. Il medico eletto negli organi istituzionali
dell’Ordine deve adempiere all’incarico con diligenza e imparzialità nell’interesse della collettività e osservare
prudenza e riservatezza nell’espletamento dei propri compiti.
dipendente o convenzionato -
Il medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di convenzione, nell'ambito di strutture sanitarie
pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine anche in adempimento degli obblighi
connessi al rapporto di impiego o convenzionale. Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme
deontologiche e quelle proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria attività professionale,
deve chiedere l'intervento dell'Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini. In attesa della
composizione della vertenza Egli deve assicurare il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti e dei
valori umani delle persone a lui affidate e della dignità, libertà e indipendenza della propria attività
professionale.
sanitaria -
Il medico che svolge funzioni di direzione o di dirigenza sanitaria nelle strutture pubbliche o private deve
garantire, nell’espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la
difesa dell’autonomia e della dignità professionale all’interno della struttura in cui opera. Egli ha il dovere di
collaborare con l’Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei
rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell’interesse dei cittadini. Egli,
altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle
prestazioni erogate dalla struttura.
-
Nella salvaguardia delle attribuzioni, funzioni e competenze, i rapporti tra i medici dipendenti e/o
convenzionati, operanti in strutture pubbliche o private devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto, di
collegialità e di collaborazione.
di prestazioni -
Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia
affinchè le modalità del suo impegno non incidano negativamente sulla qualità e l’equità delle prestazioni,
nonché sul rispetto delle norme deontologiche. Il medico non deve assumere impegni professionali che
comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la sicurezza
del malato.
di interessi -
Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche e private non può in alcun modo adottare
comportamenti che possano favorire direttamente o indirettamente la propria attività libero-professionale.
della idoneità fisica -
La valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della
salute e della integrità fisica e psichica del soggetto. Il medico deve esprimere il relativo giudizio con
obiettività e chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche più recenti e previa adeguata informazione al
soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva può comportare.
- Valutazione medica -
Il medico ha l’obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare se un soggetto può intraprendere o proseguire la
preparazione atletica e la prestazione agonistica. Il medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta,
in particolare negli sport che possano comportare danni all’integrità psico-fisica degli atleti, denunciandone il
mancato accoglimento alle autorità competenti e all'Ordine professionale.
-
Il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura diretti
ad alterare le prestazioni di un atleta, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o
indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto.
nell’interesse della collettività -
Il medico è tenuto a partecipare all'attività e ai programmi di tutela della salute nell'interesse della collettività.
sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie -
Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve
curare con la massima diligenza e tempestività la informativa alle autorità sanitarie e ad altre autorità nei
modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la tutela
dell'anonimato.
, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso -
L’impegno professionale del medico nella prevenzione, nella cura e nel recupero clinico e reinserimento
sociale del dipendente da sostanze da abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona e senza pregiudizi,
concretizzarsi nell’aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato al superamento della situazione di dipendenza,
in collaborazione con le famiglie e le altre organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e private che si
occupano di questo grave disagio.
ute collettiva
Art. 77
- Attività nell’interesse della collettività -
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